Nessuna copertina

Una ricerca del Centro Einaudi sul fallimento in Italia • 2 / Necessaria una, parziale, depenalizzazione

A Centro Einaudi report on bankruptcy in Italy • 2 / Is a partial depenalization necessary?

Categoria/Category
Anno XXXVI, n. 159, maggio-giugno 2001
Editore/Publisher
Centro Einaudi

Abstract

Non v’è dubbio che l’ordinamento penale vigente veda nel fallimento dell’impresa un momento di allarme economico-sociale, meritevole in quanto tale di sanzione. Nell’articolo si esamina inizialmente il quadro sanzionatorio attuale, che risulta aggravato dalla circostanza che le norme in tema di bancarotta sono costruite su una duplice presunzione: di sussistenza di rapporto causale e di colpevolezza. L’analisi prosegue con le prospettive di riforma, seppur parziali, contenute nel progetto Mirone. Tra i temi discussi dall’autore, i profili di responsabilità per la fase di gestione della crisi dell’impresa e le cornici edittali. Oggi infatti il reato di bancarotta è punito con la reclusione da tre a dieci anni, cioè con la stessa severità riservata alla rapina o ad altre fattispecie criminose. L’elevato rischio penale induce spesso l’imputato a prediligere riti alternativi (ad esempio il cosiddetto "patteggiamento"): sarebbe invece necessario prevedere forme di graduazione della pena in funzione della condotta concreta e della collaborazione prestata dall’imputato.

There can be no doubt that the penal system in force sees in company bankruptcy a moment of social and economic alarm, and as such warranting sanctions. Initially the article examines the current penal framework aggravated by the fact that bankruptcy norms are based upon a dual presumption: the existence of a causal relationship and guilt. Reform prospects if only partial in the Mirone project are then analysed. Profiles of responsibility during the phase of the business’s crisis management and the frames of edict are amongst the themes discussed by the author. Today the sentence paid for a bankruptcy offence is from three to ten years imprisonment, the same as robbery or similar crimes. The high level of risk involved therefore frequently pushes the defendant into alternative measures (for example the so-called ‘compromise’): however perhaps what is necessary is a grading of sentences according to the defendant’s conduct and collaboration.